LCA Art. 2b -

Einleitung zur Rechtsnorm LCA:



Art. 2b LCA dal 2024

Art. 2b Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) drucken

Art. 2b Effetti della revoca (1)

1 La revoca rende inefficace sin dall’inizio la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stipulante. Nel caso di assicurazioni sulla vita vincolate a partecipazioni, dev’essere restituito il valore al momento della revoca.

2 Le parti devono restituire le prestazioni gi ricevute.

3 Lo stipulante non deve all’assicuratore nessun’altra indennit . Ove l’equit lo richieda, lo stipulante deve rifondere in tutto o in parte all’assicuratore le spese per gli accertamenti particolari da questo svolti in buona fede in vista della conclusione del contratto.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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