LADI1 Art. 2a - Contributi volontari

Einleitung zur Rechtsnorm LADI1:



Art. 2a LADI1 dal 2024

Art. 2a Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI1) drucken

Art. 2a (1) Contributi volontari

I membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di privilegi, immunit e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del del 22 giugno 2007 (2) sullo Stato ospite che non sono assicurati obbligatoriamente all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario possono pagare contributi.

(1) Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2677; FF 1999 4303). Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359).
(2) RS 192.12

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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