LStup Art. 29e -

Einleitung zur Rechtsnorm LStup:



Art. 29e LStup dal 2023

Art. 29e Legge sugli stupefacenti (LStup) drucken

Art. 29e

1 I Governi cantonali riferiscono regolarmente al Consiglio federale sull’esecuzione della presente legge e sulle osservazioni fatte in proposito e mettono a disposizione i dati necessari (art. 29c cpv. 2).

2 I Cantoni sono tenuti a notificare tempestivamente all’Ufficio federale di polizia, conformemente alle disposizioni della legge federale del 7 ottobre 1994 (1) sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, qualsiasi procedimento penale promosso per infrazione alla presente legge. Le relative informazioni sono in linea di principio trasmesse per via elettronica o introdotte direttamente nei sistemi di elaborazione dei dati dell’Ufficio federale di polizia. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

(1) RS 360

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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