Art. 298b CCS dal 2024

Art. 298b II. Decisione dell’autorit di protezione dei minori (1)
1 Se uno dei genitori si rifiuta di rilasciare la dichiarazione comune, l’altro può rivolgersi all’autorit di protezione dei minori del domicilio del figlio.
2 L’autorit di protezione dei minori dispone l’autorit parentale congiunta sempreché, per tutelare il bene del figlio, non si imponga di mantenere l’autorit parentale esclusiva della madre o di trasferirla al padre.
3 Contestualmente alla decisione sull’autorit parentale, l’autorit di protezione dei minori disciplina anche le altre questioni litigiose. È fatta salva l’azione di mantenimento dinanzi al giudice competente; in tal caso il giudice decide anche in merito all’autorit parentale e alle altre questioni riguardanti i figli. (2)
4 Se la madre è minorenne o sotto curatela generale, l’autorit di protezione dei minori trasferisce l’autorit parentale al padre o nomina un tutore, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorit parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).(2) Nuovo testo del secondo per. giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
(3) (4)
(4) Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
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