Art. 298b CPP dal 2024
Art. 298b Condizioni
1 Il pubblico ministero e, nella procedura investigativa, la polizia possono disporre indagini in incognito se:a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; eb. le operazioni d’indagine o d’inchiesta gi svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
2 Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l’approvazione del pubblico ministero.
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