Art. 298 LEF dal 2024

Art. 298 Sulla capacit di disporre
del debitore (1)
1 Il debitore può continuare la sua attivit sotto la vigilanza del commissario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determinati atti possano essere compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario, oppure autorizzare il commissario a proseguire l’attivit aziendale in luogo del debitore.
2 Salvo autorizzazione del giudice del concordato o della delegazione dei creditori, durante la moratoria il debitore non può validamente alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi, costituire pegni, presentare fideiussioni e disporre a titolo gratuito.
3 Sono fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede.
4 Se il debitore contravviene a queste disposizioni o alle istruzioni del commissario, il giudice del concordato può, su segnalazione del commissario, togliere al debitore la facolt di disporre dei suoi beni o dichiarare d’ufficio il fallimento.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.