Art. 297 CPC dal 2024

Art. 297 Audizione dei genitori e mediazione
1 Prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, il giudice sente personalmente i genitori.
2 Il giudice può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.