Art. 297 CCS dal 2024

Art. 297 Abis. Morte di un genitore (1)
1 Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l’autorit parentale spetta al genitore superstite.
2 Se muore il genitore che deteneva l’autorit parentale esclusiva, l’autorit di protezione dei minori trasferisce l’autorit parentale al genitore superstite oppure nomina un tutore, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorit parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.