Art. 293 CPS dal 2024

Art. 293 Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete
1 Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un’autorit , dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall’autorit conformemente alla legge, è punito con la multa. (1)
2 La complicit è punibile.
3 L’atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813).(2) Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997 (RU 1998 1, 852; FF 1996 IV 449). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813).
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