Art. 291 LEF dal 2024

Art. 291 Effetti
1 Chi per l’atto rivocabile avesse acquistato beni del debitore è tenuto a restituirli. Il correspettivo dev’essere restituito, in quanto si trovi ancora nelle mani del debitore o in quanto questi se ne sia arricchito. Per l’eccedenza non si ha che un semplice credito verso il debitore.
2 Il creditore che ha restituito quanto gli fu dato in pagamento in virtù di un atto revocabile, rientra nei suoi diritti. (1)
3 Il donatario di buona fede è tenuto a restituire soltanto ciò di cui si è arricchito.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.