Art. 290 CCS dal 2024

Art. 290 II. Esecuzione
1 Se il padre o la madre non adempie l’obbligo di mantenimento, un ufficio specializzato designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e gratuitamente il figlio o l’altro genitore che ne faccia richiesta a ottenere l’esecuzione della pretesa di mantenimento.
2 Il Consiglio federale definisce le prestazioni di aiuto all’incasso..
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.