Art. 29 LDA dal 2022

Art. 29 Capitolo 6: Durata della protezione In generale
1 Un’opera, fissa o meno, è protetta dal diritto d’autore dal momento in cui è creata.
2
3 La protezione si estingue quando deve presumersi che l’autore è deceduto da più di 50, rispettivamente 70 anni. (2)
4 Alle rappresentazioni fotografiche e alle rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia che non presentano un carattere originale non si applicano gli articoli 30 e 31. (3)
(1) Introdotta dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).(2) Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58, cpv. 1, LParl – RS 171.10).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.