REDD Art. 29 - Giudici ad hoc

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 29 REDD dal 2022

Art. 29 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 29 Giudici ad hoc

  • 1. a) Se il giudice eletto a titolo di una Parte contraente interessata si trova impedito a sedere in una Camera, si astiene o è dispensato, o se tale giudice non si presenta, il presidente della Camera designa un giudice ad hoc che possa partecipare all’esame della causa conformemente all’articolo 28 del presente regolamento, selezionandolo da un elenco presentato previamente dalla Parte contraente e contenente da tre a cinque nomi di persone che soddisfino i criteri di cui al paragrafo 1 lettera c del presente articolo e da essa designate come possibili giudici ad hoc per un periodo di quattro anni rinnovabile.
  • All’elenco, nel quale devono essere rappresentati entrambi i sessi, deve essere allegata una nota biografica delle persone che lo compongono. Queste ultime non possono rappresentare, a nessun titolo, una parte o un terzo interveniente dinanzi alla Corte.
  • b) La procedura descritta nel paragrafo 1 lettera a del presente articolo si applica se la persona così designata si trova impedita o si astiene.
  • c) Un giudice ad hoc deve essere in possesso delle qualifiche richieste nell’articolo 21 paragrafo 1 della Convenzione e deve essere in grado di soddisfare le esigenze di disponibilit e di presenza enunciate nel paragrafo 5 del presente articolo. Per la durata del suo mandato un giudice ad hoc non può rappresentare, a nessun titolo, una parte o un terzo interveniente dinanzi alla Corte.
  • 2. Il presidente della Camera designa un altro giudice eletto per partecipare in qualit di giudice ad hoc quando:
  • a) al momento della comunicazione del ricorso a titolo dell’articolo 54 paragrafo 2 lettera b del regolamento, la Parte contraente interessata non aveva fornito al cancelliere l’elenco previsto dal paragrafo 1 lettera a) del presente articolo; o
  • b) ritiene che meno di tre fra le persone designate nell’elenco rispondano ai requisiti stabiliti dal paragrafo 1 lettera c del presente articolo.
  • 3. Il presidente della Camera può decidere di designare un giudice ad hoc conformemente al paragrafo 1 lettera a o 2 del presente articolo soltanto nel momento in cui il ricorso è portato a conoscenza della Parte contraente in virtù dell’articolo 54 paragrafo 2 del presente regolamento. In attesa della decisione del presidente della Camera, partecipa il primo giudice supplente.4. In apertura della prima seduta consacrata all’esame del caso dopo la sua nomina, il giudice ad hoc presta il giuramento o rende la dichiarazione solenne prevista nell’articolo 3 del presente regolamento. Il giuramento o la dichiarazione solenne sono verbalizzati.5. I giudici ad hoc devono tenersi a disposizione della Corte e, con riserva dell’articolo 26 paragrafo 2 del presente regolamento, assistere alle riunioni della Camera.6. Le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis alla procedura seguita dinanzi a un Collegio della Grande Camera riguardo a una richiesta di parere consultivo sottoposta in virtù dell’articolo 1 del Protocollo n. 16 alla Convenzione e alla procedura seguita dinanzi alla Grande Camera costituita per esaminare le richieste accettate dal Collegio.


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