Art. 29 LAINF dal 2024

Art. 29 Diritto del coniuge superstite
1 Il coniuge superstite ha diritto alla rendita o all’indennit unica.
2 … (1)
3 Il coniuge superstite ha diritto alla rendita se alla morte dell’altro coniuge ha figli propri o vive in comunit domestica con altri figli aventi diritto alla rendita in seguito alla morte di costui ovvero se è invalido per almeno due terzi o lo diventa nel corso dei due anni successivi. La vedova ha inoltre diritto alla rendita se, alla morte del marito, ha figli che non hanno più diritto a una rendita o se ha compiuto 45 anni; se non sono adempiute le condizioni per il diritto alla rendita, ha diritto all’indennit unica.
4 Il coniuge divorziato è parificato alla vedova o al vedovo se la vittima dell’infortunio era tenuta a versargli la pensione alimentare.
5 … (1)
6 Il diritto alla rendita nasce il mese successivo a quello della morte dell’assicurato o qualora il coniuge superstite diventi invalido per almeno due terzi. Esso si estingue con il passaggio a nuove nozze, con la morte dell’avente diritto o col riscatto della rendita. … (3)
(1) (2)(2) Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
(3) Per. abrogato dall’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
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