Art. 29 LAM dal 2024

Art. 29 Versamento e contributi alle assicurazioni sociali
1 L’indennit giornaliera è generalmente pagata alla fine di ogni mese.
2 In deroga all’articolo 19 capoverso 2 LPGA (1) , l’indennit giornaliera può essere integralmente versata al datore di lavoro a favore del salariato. (2) L’indennit giornaliera è versata direttamente agli indipendenti, alle persone senza attivit lucrativa e ai disoccupati.
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4 Il Consiglio federale disciplina in via di ordinanza i dettagli e la procedura di riscossione dei contributi alle assicurazioni sociali. Può dispensare determinate categorie di persone dall’obbligo di pagare i contributi e prevedere che, per brevi periodi, si rinunci a tale obbligo. Può prevedere un disciplinamento particolare per il versamento delle indennit giornaliere agli agenti della Confederazione.
(1) RS 830.1(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(3) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).
(4) Introdotto dal n. I 4 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).
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