Art. 29 CPM dal 2025

Art. 29 Esazione
1 L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine da uno a sei mesi per il pagamento. (1) Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.
2 Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all’esazione, l’autorità d’esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie.
3 Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l’autorità d’esecuzione ordina l’esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace.
4 Per l’esecuzione della pena pecuniaria in forma di lavoro di pubblica utilità si applica l’articolo 79a del Codice penale svizzero (2) . (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).(2) RS 311.0
(3) Introdotto dal n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.