Art. 29 LAMaI dal 2025
Art. 29 Maternità
1 Oltre ai costi delle prestazioni in caso di malattia, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume quelli delle prestazioni specifiche di maternità.
2 Quest’ultime comprendono:a. gli esami di controllo durante e dopo la gravidanza, effettuati da un medico o da una levatrice o prescritti da un medico;b. (1) il parto a domicilio, in ospedale o in una casa per partorienti, come pure l’assistenza del medico o della levatrice;c. la necessaria consulenza per l’allattamento;d. (2) i costi delle cure e della degenza del neonato sano, finché soggiorna con la madre all’ospedale.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 ([RU 2008 2049]; [FF 2004 4903]).
(2) Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 ([RU 2000 2305]; FF 1999 687).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.