Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 29

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 29 ORC dal 2025

Art. 29 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 29 Lingua

L’iscrizione nel registro di commercio è effettuata nella lingua della notificazione secondo l’articolo 16 capoverso 4. Se la notificazione è fatta in romancio, l’iscrizione è effettuata anche in tedesco o italiano.


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