Art. 29 ORC dal 2025

Art. 29 Lingua
L’iscrizione nel registro di commercio è effettuata nella lingua della notificazione secondo l’articolo 16 capoverso 4. Se la notificazione è fatta in romancio, l’iscrizione è effettuata anche in tedesco o italiano.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.