Art. 28a CPS dal 2025
Art. 28a Tutela delle fonti
1 Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull’identità dell’autore dell’opera o su contenuto e fonti delle informazioni.
2 Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:a. la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l’integrità fisica di una persona; oppureb. (1) senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111–113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189–191, 197 capoverso 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter–322septies del presente Codice, o ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951 (2) sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 ([RU 2021 360]; [FF 2018 5439]).
(2) [RS 812.121]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.