Art. 288 CPC dal 2024

Art. 288 Seguito della procedura e decisione
1 Se le condizioni del divorzio su richiesta comune sono soddisfatte, il giudice pronuncia il divorzio e omologa la convenzione.
2 Se le conseguenze del divorzio permangono controverse, la procedura prosegue in contraddittorio relativamente alle stesse. (1) Si applica la procedura semplificata. (2) Il giudice può ripartire i ruoli di parte.
3 Se le condizioni del divorzio su richiesta comune non sono soddisfatte, il giudice respinge la richiesta comune di divorzio e nel contempo impartisce un termine a ogni coniuge per proporre azione di divorzio. (1) Durante tale termine, la causa rimane pendente e i provvedimenti cautelari eventualmente disposti permangono validi.
(1) (3)(2) Secondo per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilit e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
(3) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 281 1861; FF 2008 1667 1683).
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