Art. 288 CPP dal 2024

Art. 288 Identit fittizia e garanzia dell’anonimato
1 La polizia assegna un’identit fittizia all’agente infiltrato. (1)
2 Il pubblico ministero può garantire all’agente infiltrato che non riveler la sua vera identit nemmeno nell’ambito di un procedimento giudiziario in cui questi compaia come persona informata sui fatti o come testimone.
3 Se l’agente infiltrato ha commesso un reato nel corso dell’intervento, il giudice dei provvedimenti coercitivi decide sotto quale identit si svolge il procedimento penale.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012 sull’inchiesta mascherata e l’indagine in incognito, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1051; FF 2012 4939 4955).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.