OR Art. 288 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 288 OR dal 2025
Art. 288 Diritti dell’affittuario in caso di inadempimento del contratto o di difetti della cosa
1 Le disposizioni in materia di locazione (art. 258 e 259a–259i) sono applicabili per analogia se:a. il locatore non consegna la cosa nel momento pattuito o la consegna con difetti;b. sopravvengono difetti della cosa che non sono imputabili all’affittuario né sono a suo carico, oppure questi è turbato nell’uso pattuito della cosa.
2 Sono nulle le clausole che derogano a svantaggio dell’affittuario previste in:a. contratti sotto forma di condizioni generali preformulate;b. contratti concernenti l’affitto di locali d’abitazione o commerciali.
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