Art. 284 CPP dal 2024

Art. 284 Sezione 4: Sorveglianza delle relazioni bancarie Principio
Per far luce su crimini o delitti, il giudice dei provvedimenti coercitivi può, su richiesta del pubblico ministero, disporre la sorveglianza delle relazioni tra l’imputato e una banca o un istituto analogo.
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