Art. 282 CPP dal 2024

Art. 282 Sezione 3: Osservazione di persone e cose Condizioni
1 Nei luoghi accessibili al pubblico, il pubblico ministero e, nella procedura investigativa, la polizia possono far osservare in segreto persone e cose ed effettuare registrazioni su supporto visivo o sonoro se: (1)
2 Un’osservazione disposta dalla polizia non può protrarsi per più di un mese, salva l’approvazione del pubblico ministero.
(1) Correzione della Commissione di redazione dell’AF del 20 feb. 2013, pubblicata il 12 mar. 2013 (RU 2013 807).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.