Art. 281 LEF dal 2024

Art. 281 Partecipazione provvisoria
1 Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignoramento in via provvisoria.
2 Egli preleva sulla somma ricavata le spese del sequestro.
3 Il sequestro non produce altro diritto di prelazione.
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