Art. 28 CCS dal 2024

Art. 28 II. Contro lesioni illecite
1 Chi è illecitamente leso nella sua personalit può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa.
2 La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.
(1) Nuovo testo giusta il n. I del LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.