Art. 28 OETV dal 2025
Art. 28 Altri veicoli con larghezza eccessiva
I seguenti veicoli con larghezza eccessiva possono circolare senza permesso e non sono considerati veicoli eccezionali:a. (1) i veicoli a motore con i necessari accessori, montati temporaneamente, di una larghezza fino a 3,50 m o con i necessari dispositivi sgombraneve montati temporaneamente;b. (2) i trattori immatricolati per uso industriale la cui velocità massima non supera 40 km/h e i carri a motore che per i trasporti in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola o forestale (art. 87 ONC (3) ) hanno montato temporaneamente le necessarie ruote gemellate o ruote a gabbia fino a una larghezza di 3,00 m;c. (2) i rimorchi immatricolati per uso industriale che per i trasporti in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola o forestale (art. 87 ONC) hanno montato temporaneamente le necessarie ruote gemellate, ruote a gabbia o attrezzi accessori fino alla larghezza del veicolo trattore.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 ([RU 2002 3218]).
(2) (4)
(3) [RS 741.11]
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 ([RU 2019 253]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.