REDD Art. 28 - Impedimento, astensione o dispensa

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 28 REDD dal 2022

Art. 28 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 28 Impedimento, astensione o dispensa

1. Ogni giudice impedito a prendere parte alle sedute per le quali è convocato deve darne comunicazione, nel più breve tempo possibile, al presidente della Camera.2. Nessun giudice può partecipare all’esame di un caso:

  • a) se vi ha un interesse personale, ad esempio un legame coniugale o di parentela, un altro legame di prossima parentela, uno stretto legame personale o professionale, o un legame di subordinazione con una delle parti;
  • b) se vi è in precedenza intervenuto, sia come agente, avvocato o consulente di una parte o di una persona avente un interesse nel caso, sia, a livello nazionale o a livello internazionale, come membro di un’altra giurisdizione o di una commissione d’inchiesta, o a qualsiasi altro titolo;
  • c) se, allorquando è giudice ad hoc o giudice eletto e continua a partecipare ai sensi dell’articolo 26 paragrafo 3 del presente regolamento, s’impegna in un’attivit politica o amministrativa, o in un’attivit professionale incompatibile con la sua indipendenza o con la sua imparzialit ;
  • d) se ha espresso in pubblico, attraverso i media, per scritto, con azioni pubbliche o con ogni altro mezzo, opinioni che sono oggettivamente di natura tale da nuocere alla sua imparzialit ;
  • e) se, per qualsiasi altra ragione, la sua indipendenza o la sua imparzialit possono legittimamente essere messe in dubbio.
  • 3. Qualora un giudice si astenga per una delle succitate ragioni, ne informa il presidente della Camera, il quale lo dispensa dal partecipare.4. Se il giudice interessato o il presidente della Camera hanno dubbi circa l’esistenza di una delle cause d’astensione enumerate nel paragrafo 2 del presente articolo, decide la Camera. Essa sente il giudice interessato, poi delibera e vota in assenza di quest’ultimo. Ai fini delle deliberazioni e del voto in questione, l’interessato è sostituito dal primo giudice supplente della Camera. Lo stesso avviene se il giudice siede a titolo di una Parte contraente interessata conformemente agli articoli 29 e 30 del presente regolamento.5. Le precedenti disposizioni si applicano parimenti ai giudici chiamati a sedere in una Camera o in un Comitato; in tal caso la notifica prevista ai paragrafi 1 e 3 è indirizzata al presidente della Sezione.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.