Art. 28 REDD dal 2022
Art. 28 Impedimento, astensione o dispensa
1. Ogni giudice impedito a prendere parte alle sedute per le quali è convocato deve darne comunicazione, nel più breve tempo possibile, al presidente della Camera.2. Nessun giudice può partecipare all’esame di un caso:a) se vi ha un interesse personale, ad esempio un legame coniugale o di parentela, un altro legame di prossima parentela, uno stretto legame personale o professionale, o un legame di subordinazione con una delle parti;b) se vi è in precedenza intervenuto, sia come agente, avvocato o consulente di una parte o di una persona avente un interesse nel caso, sia, a livello nazionale o a livello internazionale, come membro di un’altra giurisdizione o di una commissione d’inchiesta, o a qualsiasi altro titolo;c) se, allorquando è giudice ad hoc o giudice eletto e continua a partecipare ai sensi dell’articolo 26 paragrafo 3 del presente regolamento, s’impegna in un’attivit politica o amministrativa, o in un’attivit professionale incompatibile con la sua indipendenza o con la sua imparzialit ;d) se ha espresso in pubblico, attraverso i media, per scritto, con azioni pubbliche o con ogni altro mezzo, opinioni che sono oggettivamente di natura tale da nuocere alla sua imparzialit ;e) se, per qualsiasi altra ragione, la sua indipendenza o la sua imparzialit possono legittimamente essere messe in dubbio.3. Qualora un giudice si astenga per una delle succitate ragioni, ne informa il presidente della Camera, il quale lo dispensa dal partecipare.4. Se il giudice interessato o il presidente della Camera hanno dubbi circa l’esistenza di una delle cause d’astensione enumerate nel paragrafo 2 del presente articolo, decide la Camera. Essa sente il giudice interessato, poi delibera e vota in assenza di quest’ultimo. Ai fini delle deliberazioni e del voto in questione, l’interessato è sostituito dal primo giudice supplente della Camera. Lo stesso avviene se il giudice siede a titolo di una Parte contraente interessata conformemente agli articoli 29 e 30 del presente regolamento.5. Le precedenti disposizioni si applicano parimenti ai giudici chiamati a sedere in una Camera o in un Comitato; in tal caso la notifica prevista ai paragrafi 1 e 3 è indirizzata al presidente della Sezione.
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