Art. 28 LEF dal 2024

Art. 28 Comunicazione circa l’organizzazione nel Cantone (1)
1 I Cantoni indicano al Consiglio federale i circondari di esecuzione e dei fallimenti, l’organizzazione dei relativi uffici, come pure le autorit designate in applicazione della presente legge.
2 Il Consiglio federale provvede alla conveniente pubblicit di tali indicazioni.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disp. della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.