Art. 28 LPPC dal 2025
Art. 28 Compiti
1 In caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati, la protezione civile svolge i seguenti compiti:a. proteggere la popolazione e prestarle soccorso;b. assistere le persone in cerca di protezione;c. sostenere gli organi di condotta;d. sostenere le altre organizzazioni partner;e. proteggere i beni culturali.
2 La protezione civile può inoltre essere chiamata a intervenire per:a. adottare misure di prevenzione volte a impedire o contenere i danni;b. svolgere lavori di ripristino dopo eventi dannosi;c. svolgere interventi di pubblica utilità.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.