Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Art. 28

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPPC:



Art. 28 LPPC dal 2025

Art. 28 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 28 Compiti

1 In caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati, la protezione civile svolge i seguenti compiti:

  • a. proteggere la popolazione e prestarle soccorso;
  • b. assistere le persone in cerca di protezione;
  • c. sostenere gli organi di condotta;
  • d. sostenere le altre organizzazioni partner;
  • e. proteggere i beni culturali.
  • 2 La protezione civile può inoltre essere chiamata a intervenire per:

  • a. adottare misure di prevenzione volte a impedire o contenere i danni;
  • b. svolgere lavori di ripristino dopo eventi dannosi;
  • c. svolgere interventi di pubblica utilità.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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