Art. 28 LFPr dal 2024

Art. 28 Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori
1 Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori presuppongono un’esperienza professionale e conoscenze specifiche nel settore interessato.
2 Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro disciplinano le condizioni di ammissione, il programma d’insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli. In tal senso tengono conto dei successivi cicli di formazione. Le prescrizioni devono essere approvate dalla SEFRI. Sono pubblicate nel Foglio federale mediante rimando secondo l’articolo 13 capoversi 1 lettera g e 3 della legge del 18 giugno 2004 (1) sulle pubblicazioni ufficiali. (2)
3 Il Consiglio federale disciplina i presupposti e la procedura d’approvazione.
4 I Cantoni possono proporre corsi preparatori.
(1) RS 170.512(2) Per. introdotto dall’art. 21 n. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4929; FF 2003 6699).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.