Art. 28 LADI1 dal 2024

Art. 28 Indennit giornaliera nel caso di capacit lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta
1 Gli assicurati la cui capacit lavorativa o la cui idoneit al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPGA (1) ), infortunio (art. 4 LPGA) o gravidanza e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all’intera indennit giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al 30° giorno dopo l’inizio dell’incapacit totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennit giornaliere entro il termine quadro. (2)
2 Le indennit giornaliere dell’assicurazione contro le malattie o gli infortuni, se compensative della perdita di guadagno, sono dedotte dall’indennit di disoccupazione. (2)
3 Il Consiglio federale disciplina i particolari. Stabilisce segnatamente il termine per l’esercizio del diritto e le conseguenze di un esercizio tardivo.
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5 Il disoccupato deve comprovare la sua incapacit , rispettivamente la sua capacit lavorativa con un certificato medico. Il servizio cantonale o la cassa può in ogni caso ordinare una visita da parte di un medico di fiducia, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.
(1) RS 830.1(2) (4)
(3) Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Abrogato dall’all. n. 5 della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
(5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).
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