REDD Art. 27a - Composizione di giudice unico

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 27a REDD dal 2022

Art. 27a Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 27a Composizione di giudice unico

1. I giudici unici sono istituiti in applicazione dell’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione. Dopo aver consultato l’ufficio, il presidente della Corte decide il numero di giudici unici da istituire e procede alle designazioni richieste a titolo di una o più Parti contraenti. 2. Partecipano anche in qualit di giudici unici:

  • a) i presidenti di Sezione quando esercitano le competenze loro attribuite dall’articolo 54 paragrafi 2 lettera b e 3 del presente regolamento;
  • b) i vicepresidenti di Sezione designati per decidere sulle richieste di misure provvisorie conformemente all’articolo 39 paragrafo 4 del presente regolamento.
  • 3. Conformemente all’articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione, un giudice non può decidere in qualit di giudice unico in merito a un ricorso presentato contro la Parte contraente a titolo della quale è stato eletto. Inoltre, un giudice non può decidere in qualit di giudice unico in merito a un ricorso presentato contro una Parte contraente di cui è cittadino.4. I giudici unici sono designati per un periodo di dodici mesi. Continuano ad assumere gli altri incarichi nelle Sezioni di cui fanno parte conformemente all’articolo 25 paragrafo 2 del presente regolamento. 5. In applicazione dell’articolo 24 paragrafo 2 della Convenzione, ogni giudice unico delibera con l’assistenza di un relatore non giudiziario.


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