Legge federale sull’assicurazione militare (LAM) Art. 27a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAM:



Art. 27a LAM dal 2024

Art. 27a Legge federale
sull’assicurazione militare (LAM) drucken

Art. 27a (1) Tessera d’assicurato

Gli assicurati a titolo professionale e le persone assicurate presso l’assicurazione facoltativa di base hanno diritto a una tessera d’assicurato ai sensi dell’articolo 42a LAMal (2) .

(1) Introdotto dal n. I 13 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).
(2) RS 832.10. Nuova espr. giusta l’all. n. 1 della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 837; 2022 808; FF 2019 4981). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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