LAgr Art. 27a -

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 27a LAgr dal 2023

Art. 27a Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 27a

1 Prodotti agricoli o mezzi di produzione (1) dell’agricoltura geneticamente modificati possono essere fabbricati, coltivati, allevati, importati, immessi nell’ambiente o messi in commercio se sono adempiute le esigenze della presente legge, nonché, segnatamente, della legislazione sull’ingegneria genetica, sulla protezione dell’ambiente, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari.

2 Indipendentemente da altre eventuali disposizioni, segnatamente della legislazione sull’ingegneria genetica, sulla protezione dell’ambiente e sulla protezione degli animali, il Consiglio federale può prevedere un obbligo di autorizzazione o altre misure per la produzione e lo smercio di tali prodotti o mezzi di produzione.

(1) Nuova espr. giusta il n. II 3 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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