Art. 279 CPS dal 2024

Art. 279 Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni
Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce o turba un’assemblea, un’elezione od una votazione ordinata dalla costituzione o dalla legge,chiunque impedisce od ostacola, con violenza o minaccia di grave danno, la raccolta o la consegna di firme per una domanda di referendum o d’iniziativa,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.