CPS Art. 279 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPS:



Art. 279 CPS dal 2024

Art. 279 Codice penale svizzero (CPS) drucken

Art. 279 Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni

Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce o turba un’assemblea, un’elezione od una votazione ordinata dalla costituzione o dalla legge,chiunque impedisce od ostacola, con violenza o minaccia di grave danno, la raccolta o la consegna di firme per una domanda di referendum o d’iniziativa,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.


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