Art. 279 LEF dal 2024

Art. 279 Convalida del sequestro (1)
1 Il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l’esecuzione o l’azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro.
2 Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla notificazione dell’esemplare a lui destinato del precetto esecutivo, fare domanda di rigetto dell’opposizione o promuovere l’azione di accertamento del suo credito. Se la domanda di rigetto non è ammessa, il creditore deve promuovere l’azione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione. (2)
3 Se il debitore non ha fatto opposizione, il creditore deve chiedere la continuazione dell’esecuzione entro venti giorni dalla notificazione dell’esemplare a lui destinato del precetto esecutivo. Se l’opposizione è stata rimossa, il termine decorre dal passaggio in giudicato della relativa decisione. L’esecuzione si prosegue in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore. (2)
4 Se il creditore ha promosso l’azione di accertamento del suo credito senza preventiva esecuzione, deve promuovere l’esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
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(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
(4) RS 0.275.12
(5) Introdotto dall’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).
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