Art. 277 CPC dal 2024

Art. 277 Accertamento dei fatti
1 Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.
2 Tuttavia, se constata che per il giudizio delle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano ancora i documenti necessari, il giudice ingiunge alle parti di esibirli.
3 Per il resto, il giudice accerta d’ufficio i fatti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.