Art. 277 CCS dal 2024

Art. 277 B. Durata (1)
1 L’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore et del figlio.
2 Se, raggiunta la maggiore et , il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi. (2)
(2) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).
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