Art. 275a CCS dal 2025

Art. 275a Informazione e schiarimenti (1)
1 I genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio.
2 Essi, alla stregua del detentore dell’autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui.
3 Le disposizioni sui limiti del diritto alle relazioni personali e sulla competenza si applicano per analogia.
(1) Introdotto dalla cifra I n. 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.