Art. 273 CCS dal 2024

Art. 273 I. Genitori e figlio
1 I genitori che non sono detentori dell’autorit parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.
2 Se l’esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l’autorit di protezione dei minori può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni.
3 Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all’esercizio delle relazioni personali sia regolato.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.