Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 272
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 272 OR dal 2024
Art. 272 Protrazione della locazione I. Diritto del conduttore
1 Il conduttore può esigere la protrazione della locazione se la fine della medesima produce per lui o per la sua famiglia effetti gravosi che nemmeno si giustificano tenendo conto degli interessi del locatore.
2 L’autorit competente pondera gli interessi delle parti tenendo segnatamente conto:a. delle circostanze che hanno determinato la conclusione del contratto e del contenuto del contratto;b. della durata della locazione;c. della situazione personale, familiare ed economica delle parti e del loro comportamento;d. dell’eventuale fabbisogno del locatore o dei suoi stretti parenti od affini, come pure dell’urgenza di siffatto fabbisogno;e. della situazione sul mercato locale degli alloggi e dei locali commerciali.
3 Se è chiesta una seconda protrazione, l’autorit competente considera anche se il conduttore ha intrapreso quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per porre rimedio agli effetti gravosi.
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