OR Art. 271a -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 271a OR dal 2025
Art. 271a Disdetta da parte del locatore
1 La disdetta può essere contestata in particolare se data dal locatore:a. poiché il conduttore fa valere in buona fede pretese derivantigli dalla locazione;b. allo scopo di imporre una modificazione unilaterale del contratto sfavorevole al conduttore o un adeguamento della pigione;c. esclusivamente per indurre il conduttore ad acquistare l’abitazione locata;d. durante un procedimento di conciliazione o giudiziario in relazione con la locazione, sempreché il conduttore non l’abbia intrapreso in maniera abusiva;e. nei tre anni susseguenti alla fine di un procedimento di conciliazione o giudiziario in relazione con la locazione e nel corso del quale il locatore:1. è risultato ampiamente soccombente;2. ha ritirato o sensibilmente ridotto le sue pretese o conclusioni;3. ha rinunciato ad adire il giudice;4. ha concluso una transazione con il conduttore o si è comunque accordato con lui.f. per mutamenti nella situazione familiare del conduttore che non comportano svantaggi essenziali per il locatore.
2 Il capoverso 1 lettera e si applica anche quando il conduttore può provare con documenti scritti di essersi accordato con il locatore, fuori di un procedimento di conciliazione o giudiziario, circa una pretesa derivante dalla locazione.
3 Le lettere d ed e del capoverso 1 non si applicano se è stata data disdetta:a. perché la cosa locata occorre al fabbisogno personale urgente del locatore, dei suoi stretti parenti o affini;b. per mora del conduttore (art. 257d);c. per violazione grave dell’obbligo di diligenza e di riguardo per i vicini (art. 257f cpv. 3 e 4);d. in seguito all’alienazione della cosa locata (art. 261 cpv. 2);e. per motivi gravi (art. 266g);f. per fallimento del conduttore (art. 266h).
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