Art. 271 CPP dal 2024

Art. 271 (1) Salvaguardia del segreto professionale
1 In caso di sorveglianza di una persona appartenente a una delle categorie professionali di cui agli articoli 170–173, la cernita delle informazioni estranee all’oggetto delle indagini e al motivo per cui tale persona è posta sotto sorveglianza deve essere svolta sotto la direzione di un giudice. La cernita è effettuata in modo che l’autorit di perseguimento penale non venga a conoscenza di fatti coperti dal segreto professionale. I dati scartati devono essere immediatamente distrutti; non possono essere utilizzati.
2
3 Non appena è stabilito che altre persone sorvegliate comunicano con una delle persone menzionate negli articoli 170–173, deve essere eseguita, conformemente al capoverso 1, una cernita delle informazioni concernenti le comunicazioni con questa persona. Le informazioni in merito alle quali una persona menzionata negli articoli 170–173 potrebbe rifiutarsi di deporre devono essere tolte dal fascicolo e devono essere immediatamente distrutte; non possono essere utilizzate.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.