Art. 271 CPS dal 2025
Art. 271 Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero (1)
1.Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici;chiunque compie siffatti atti per conto di un partito estero o di un’altra organizzazione dell’estero;chiunque favorisce tali atti,è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno. (2)
2.Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all’estero una persona per consegnarla ad un’autorità, ad un partito o ad una organizzazione analoga dell’estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
3.Chiunque prepara un tale atto, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 ([RU 1951 1], 16; FF 1949 613).
(2) Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 ([RU 2006 3459]; FF 1999 1669).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.