CPM Art. 27 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 27 CPM dal 2025

Art. 27 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 27 Punibilità dei mass media

1 Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l’autore dell’opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.

2 Qualora l’autore dell’opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l’articolo 322bis del Codice penale svizzero (1) . In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione.

3 Qualora la pubblicazione sia avvenuta all’insaputa o contro la volontà dell’autore dell’opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.

4 Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un’autorità.

(1) RS 311.0

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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