Art. 27 LAgr dal 2023

Art. 27
1 Il Consiglio federale sottopone a monitoraggio del mercato, a diversi stadi, dalla produzione al consumo, i prezzi delle merci che sono influenzati da provvedimenti di politica agricola della Confederazione. Esso disciplina la collaborazione degli operatori del mercato. (1)
2 Designa il servizio che effettua i rilevamenti necessari e che informa il pubblico.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.