Art. 27 LL dal 2023
Art. 27 per determinate categorie di aziende o di lavoratori
1 Determinate categorie di aziende o di lavoratori possono essere assoggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali che sostituiscono, totalmente o parzialmente, gli articoli 9–17a, 17b capoverso 1, 18–20, 21, 24, 25, 31 e 36, in quanto ciò sia necessario data la loro particolare situazione. (1)
1bis Le piccole aziende artigianali, in particolare, sono esonerate dall’obbligo d’autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale se necessari per la loro attivit . (2)
1ter Nei punti di vendita e nelle aziende di prestazione di servizi situati nelle stazioni che, in ragione del grosso traffico viaggiatori, sono centri di trasporto pubblico, nonché negli aeroporti i lavoratori possono essere occupati la domenica. (3)
1quater Nei negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori e la cui offerta di merci e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori, i lavoratori possono essere occupati la domenica e durante la notte. (4)
2 Dette disposizioni speciali possono essere statuite in particolare per:a. gli istituti d’educazione e d’insegnamento, le opere sociali, gli ospedali, le cliniche, i gabinetti medici e le farmacie;b. gli alberghi, i ristoranti, i caffé e le aziende che li approvvigionano in occasione di manifestazioni speciali, come anche le aziende di spettacolo;c. le aziende che servono il turismo o la popolazione rurale;d. le aziende per l’approvvigionamento con merci facilmente deperibili;e. le aziende di trasformazione dei prodotti agricoli e le aziende orticole, non contemplate nell’articolo 2 capoverso 1 lettera e;f. le aziende forestali;g. le aziende per l’approvvigionamento con elettricit , gas o acqua;h. le aziende per l’approvvigionamento dei veicoli con carburante o la loro manutenzione e riparazione;i. le redazioni di quotidiani e periodici;k. il personale d’infrastruttura dei trasporti aerei;l. i lavoratori occupati in cantieri o cave che, per la posizione geografica o le condizioni climatiche o tecniche, richiedono un ordinamento particolare della durata del lavoro;m. le persone il cui lavoro consiste precipuamente in semplice presenza o in viaggi o spostamenti.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 ([RU 2000 1569]; FF 1998 978).
(2) Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 ([RU 2000 1569]; FF 1998 978).
(3) Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004, in vigore dal 1° apr. 2006 ([RU 2006 961]; [FF 2004 1403 ][1411]).
(4) Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° dic. 2013 ([RU 2013 4081]; [FF 2011 7991], [2012 287]).
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