Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 26b

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 26b LPP dal 2025

Art. 26b Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 26b (1) Sospensione cautelare del versamento della rendita

L’istituto di previdenza sospende a titolo cautelare il versamento della rendita d’invalidità dal momento in cui prende atto della decisione dell’ufficio AI di sospendere a titolo cautelare il versamento della rendita d’invalidità conformemente all’articolo 52a LPGA (2) .

(1) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).
(2) RS 830.1

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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