Art. 268 CCS dal 2024

Art. 268 D. Procedura
1 L’adozione è pronunciata dall’autorit cantonale competente del domicilio dei genitori adottivi.
2 Le condizioni di adozione devono essere adempiute gi al momento della presentazione della domanda. (2)
3 Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell’incapacit di discernimento dell’adottante non è di ostacolo all’adozione, purché siano ancora adempiute le altre condizioni. (2)
4 Se l’adottando diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull’adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempiute. (4)
5 La decisione di adozione contiene tutte le indicazioni necessarie per l’iscrizione del prenome, del cognome e della cittadinanza dell’adottato nel registro dello stato civile. (4)
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
(4) (5)
(5) Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
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